da Genesio » dom giu 05, 2005 2:41 pm
Navigando su internet è possibile recuperare le norme SIAE che disciplinano, fra l’altro, i biglietti in prevendita.
Al riguardo riporto uno stralcio delle norme circa ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO
Biglietti in prevendita
Sull’argomento la circolare 165/E del 7/9/2000, punto 1.3.1, del ministero delle Finanze chiarisce che:
-tutti gli incassi relativi alla prevendita vanno imputati all’organizzatore; tale principio del resto era già stato fissato dallo stesso Ministero delle Finanze con risoluzione n. V/11/4720/95 del 15/7/97 e, successivamente, confermato dall’Avvocatura generale dello Stato con parere del 4/5/99
-dal momento che la somma pagata per la prevendita concorre a costituire “il corrispettivo per assistere allo spettacolo”, l’aliquota IVA applicabile è quella propria dello spettacolo stesso (ad es. per il cinema quella del 10%)
Inoltre, la citata circolare ministeriale – nel ribadire il principio generale secondo cui il momento di emissione del titolo di accesso è quello del pagamento del corrispettivo – richiama il contenuto del DM 13/07/2000 (artt. 3 e 6) e precisa che “i titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall’emittente a un terzo per la successiva distribuzione; in tal caso i titoli devono indicare la dicitura: “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati identificativi del terzo, che provvede alla sua distribuzione
Alla luce di quanto sopra, i c.d. “voucher” – largamente diffusi nel passato – non sono più utilizzabili quando viene richiesto il pagamento. Possono essere solo distribuiti gratuitamente, attribuendo al possessore il diritto di ritirare alla cassa un regolare biglietto “omaggio”.
Tale principio viene ribadito dalla risoluzione n. 88/2001 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale “la disciplina risultante dall’art. 74 quater del dpr 633/72, nonché dal regolamento emanato con dpr 544/99 e dal decreto 13/7/2000, esclude invece la possibilità di rilasciare all’atto del pagamento del corrispettivo “buoni” per fruire di prestazioni di spettacoli futuri, con emissione del titolo di accesso solo al momento in cui verrà effettivamente richiesta la prestazione di spettacolo”.
Porcaccia….troppi ingegneri tra i cauboi….ci vorrebbe qualche avvocato in più…boh vedremo di informarci se è corretto far pagare il diritto di prevendita la sera stessa del concerto riutilizzando i biglietti invenduti in prevendita…..magari non sarebbe male conservare i biglietti del concerto….
Ciao a tutti.
Genesio